Art. 1.
(Disposizioni generali).

      1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 27 dicembre 2006, n. 298, sono introdotte, per l'anno finanziario 2007, le variazioni di cui alle annesse tabelle.